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PERMESSI LAVORATIVI AI TUTORI E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
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Con la Risoluzione 41 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non possono essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno delle persone con handicap grave.
A parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro quei benefici lavorativi non possono essere concessi nemmeno nel caso in cui l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino l’assistenza con continuità ed esclusività o con sistematicità ed adeguatezza.
Ricorda il Ministero che la platea dei beneficiari è rigidamente disciplinata dal Legislatore e che le uniche variazioni sono state previste dalla Corte costituzionale (peraltro per i beneficiari dei congedi retribuiti biennali). La facoltà, quindi, di ammettere altri beneficiari ai permessi lavorativi rimane in capo solo al Legislatore.
Il tutore o l’amministratore di sostegno che assista con sistematicità ed adeguatezza la persona con handicap grave può quindi – ad oggi – ottenere i permessi lavorativi solo se è anche un parente o un affine fino al terzo grado della persona con handicap grave..
Può, invece, ottenere la concessione dei congedi retribuiti solo se è il coniuge, il figlio convivente o il fratello o la sorella, ugualmente convivente, oppure è il genitore della persona in possesso del certificato di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), fermo restando il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza.
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